QI & FATCA News

Il primo gennaio l'IRS ha informato, tramite apposita email, tutti gli intermediari con status di QI circa la necessità di presentare un’istanza di rinnovo dell'accordo entro il 1 marzo 2023. Molti dei nostri clienti, dopo aver controllato il loro profilo sul Qualified Intermediary Application and Account Management System ("QAAMS"), non hanno riscontrato la presenza del link per presentare la richiesta di rinnovo dell’accordo QI. A seguito di un approfondimento, abbiamo notato che i QI sprovvisti del link per presentare l’istanza di rinnovo erano quelli che avevano già rinnovato il QI Agreement nel 2017.

Attraverso la Issue Number 2023-01, pubblicata lo scorso venerdì (i.e. 20 gennaio 2023), l'IRS ha confermato che il link di rinnovo non era disponibile per alcuni QI e che si stava realizzando ogni attività necessaria per garantire che tale link fosse disponibile per tutti QI.

È importante sottolineare che l'accordo QI 2017 è scaduto il 31 dicembre 2022 e per mantenere lo status di QI dal 1° gennaio 2023 un QI deve accettare i termini dell'accordo QI 2023 (contenuto nella pdf Rev. Proc. 2022-43 (987 KB) ). A causa dei problemi tecnici relativi al link di rinnovo, l'IRS ha prorogato il termine ultimo per presentare l’istanza di rinnovo del QI Agreement al 1 maggio 2023.

La procedura di rinnovo è piuttosto semplice e richiede la conferma delle informazioni associate al “Responsible Officer” ed alla “Contact Person”, della denominazione sociale (in caso di operazioni straordinarie, anche l'indicazione del nome precedentemente utilizzato) e informazioni generali relative al QI.

Si precisa che non è necessario compilare la Parte 2 della procedura di rinnovo, che richiede informazioni sul numero e tipologia dei clienti e sul valore degli asset.

Ci sono due aspetti rilevanti da tenere in considerazione:

  1. il QI dovrà confermare di aver presentato le segnalazioni QI richiesta nel periodo precedente al rinnovo (i.e. Form 1042, Form 1042-S; FATCA Report);
  2. il QI dovrà acconsentire alla divulgazione del proprio nome, status di QI e QI-EIN in un elenco pubblico che sarà pubblicato dall'IRS, come condizione per rinnovare l'accordo di QI (o per ottenere lo status di QI).

Raccomandiamo ai QI di monitorare il proprio profilo su QAAMS e di eseguire tempestivamente il rinnovo per mantenere lo stato di QI dal 1° gennaio 2023.

L'IRS sta implementando un sistema di accesso modernizzato per l'accesso ai servizi on-line, compreso quello al QI Portal. La procedura rafforzata di accesso al QI Portal richiederà agli utenti di creare un account con ID.me. Una volta creato l'account ID.me, sarà richiesto di inserire nel sistema una password di secondo livello che verrà inviata al cellulare dell'utente.

Attualmente, quando l'utente accede al QI Portal, appare una nuova pagina con le seguenti opzioni:

  • Crea un account ID.me;
  • Accedi con ID.me; o
  • Accedi con username IRS esistente.

Selezionando l'ultima opzione (accedi con username IRS esistente) gli utenti possono accedere al QI Portal con il proprio username e password esistenti senza creare un account ID.me. L'IRS non ha indicato quando la procedura di accesso modernizzata verrà completata, tuttavia, si consiglia di migrare a un account ID.me.

Nel caso in cui un utente scelga di creare un account ID.me, è necessario assicurarsi che:

  • Lo username ID.me corrisponda esattamente all'indirizzo e-mail associato all'utente sul QI Portal.
  • La password contiene almeno otto caratteri e includere una lettera minuscola, una maiuscola e un numero.
  • Il nome e il cognome dell'utente corrispondano esattamente a quelli registrati sul QI Portal.

Prima di creare un account ID.me si consiglia di accedere al QI Portal (tramite lo username IRS esistente, se già creato in passato) e di conservare una copia della schermata di riepilogo della registrazione a suo tempo effettuata, nella quale sono riportati i soggetti originariamente indicati come Responsible Officer e Contact Person, nonchè gli indirizzi e-mail associati a tali soggetti. Sarebbe, inoltre, opportuno sapere se tali nominativi originariamente indicati, oltre alle e-mail associate, siano stati modificati nel tempo, in modo tale che, attraverso la creazione dell'account ID.me, sia possibile accedere al profilo della istituzione finanziaria sul QI Portal.

Recentemente l’IRS ha annunciato che eseguirà una revisione dei Global Intermediary Identification Number ("GIIN") per identificare i GIIN da Sponsor inutilizzati. Tale circostanza si verifica laddove la Sponsor Entity, nonostante abbia ottenuto il GIIN da Sponsor, non abbia provveduto a registrare alcuna entità nell'elenco delle Sponsored Entities alla stessa associate. A breve, l'IRS invierà apposita notifica, tramite il FATCA Portal, alle istituzioni finanziarie ("FI") in possesso di GIIN da Sponsor inutilizzati. Laddove tali FI non provvedano a registrare alcuna entità tra quelle da loro sponsorizzate entro 60 giorni dalla notifica, saranno rimosse dal FATCA Portal e potrebbero essere assoggettate ad una ritenuta alla fonte del 30% sui proventi di fonte USA.

Un GIIN da Sponsor viene utilizzato per identificare una FI (“sponsor FI”) che accetta di svolgere gli obblighi FATCA di due diligence e di reporting per conto di un’altra FI (“sponsored FI”). La sponsor FI, a tale scopo, registra la sponsored FI sul FATCA Portal, di conseguenza a quest’ultima viene rilasciato un GIIN associato al GIIN della sponsor FI. Le sponsored FI sono, in genere rappresentate, da fondi e trust.

Al momento non è ancora chiaro come l'IRS intenda procedere nel caso di certified deemed-compliant sponsored FI, infatti una sponsor FI che agisce per conto di un Closely Held Investment Vehicle deve essere in possesso di un GIIN da Sponsor, tuttavia alla sponsored FI, essendo una certified deemed-compliant FI, non viene rilasciato alcun GIIN.

Si consiglia alle FIs che sono in possesso di un GIIN da Sponsor di controllare il loro profilo da Sponsor sul FATCA Portal per assicurarsi di aver registrato le sponsored FIs e, nel caso in cui il GIIN da Sponsor non sia più necessario, di procederne alla relativa cancellazione.

Modifiche per incorporare le nuove regole di applicazione delle US withholding tax e reporting delle PTP – Notice 2022-23

L’attuale QI agreement contenuto nella Revenue Procedure 2017-15 scadrà il 31 Dicembre 2022. Negli scorsi mesi, l’IRS ha pubblicato la Notice 2022-23 che contiene gli aggiornamenti apportati al QI agreement. Il nuovo QI agreement, modificato in seguito a detta Notice, verrà pubblicato entro la fine dell’anno ed entrerà in vigore il 1 Gennaio 2023.

Le modifiche principali al QI agreement, contenute nella Notice 2022-23, riguardano le recenti riforme fiscali statunitensi previste dalla Section 1446(f) applicabili alla vendita di publicly traded partnership (“PTP”) interests da parte di soggetti non-US persons. Ai sensi della Section 1446(f), l’acquirente di un PTP interest da un soggetto non statunitense deve applicare una ritenuta del 10% sui proventi derivanti della vendita (i.e. valore di vendita). La Section 1446(a) mantiene l’attuale ritenuta sulle PTP distributions ai non-US partners: 37% nel caso di non-US individual partners e 21% per i non-US corporate partners.

Le modifiche apportate dalla Notice 2022-23 sono volte a facilitare l'applicazione delle previsioni relative alla ritenuta ed agli obblighi di segnalazione da parte dei QI i cui clienti detengano PTP interests. Nello specifico, le variazioni sono concernenti tre aree: la documentazione dei clienti non-US che investono in PTPs, l’implementazione di procedure volte a far sì che le transazioni siano opportunamente tassate e segnalate, e la segnalazione dei soggetti che agiscono come nominee.

Si sottolinea che la Notice 2022-23 modifica anche la documentazione e le procedure di segnalazione per i QI che effettuano pagamenti di PTP distibutions o di proventi realizzati dalla vendita di PTP interests a: Private Arrangement Intermediaries, Non-Qualified Intermediaries, Foreign Partnerships o Foreign Trusts. Ci teniamo ad informare che la disamina di queste ultime modifiche non è trattata in questa newsletter.